1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata: «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano forniti della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.
4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:
a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dai rispettivi Presidenti;
b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;
c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) due componenti scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;
e) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.
5. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.
6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta In ogni caso gli stessi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.
8. I componenti della Commissione eleggono, con la maggioranza dei due terzi, nel loro ambito un Presidente ed un vicepresidente. Il Presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del Presidente e del vicepresidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.
9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell' accettazione della nomina il presidente e i membri della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;
b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;
c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti
d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;
e) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della Commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della discussione avutasi;
f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici come i difensori civici cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale
g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extra-europei, agiscono nei settori della promozione d della protezione dei diritti umani;
h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denunzia di cui all'articolo 3;
i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;
l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni lamentate alla lettera h);
n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettere h) ed i), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, lettera h), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.
5. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denunzia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.
7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per assenta violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dalla lettera h) dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente,
1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in 100 unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.
2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso e le modalità di svolgimento, da definirsi con il regolamento di cui al
1. I soggetti a cui è chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.